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Statuto
STATUTO
dell'Associazione Culturale denominata
“ALTRAPUGLIA”
Titolo I: Costituzione, scopi, sede e durata.
Articolo 1. Costituzione.
Si costituisce l’Associazione culturale denominata "ALTRAPUGLIA”, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.
Articolo 2 Sede.
L'Associazione ha sede in Lecce, alla Via Dell'Abate.
Articolo 3. Fine
L’Associazione è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati, è apolitica e non ha fine di lucro. Eventuali raccolte fondi saranno destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità istituzionali. L’Associazione può compiere tutte le operazioni di carattere finanziario, immobiliare, commerciale solo al fine di perseguire lo scopo associativo, ivi comprese interessenze e partecipazioni in società aventi attività pertinenti a quella dell’Associazione. L’Associazione può ricevere lasciti ed elargizioni da enti privati, pubblici o altre associazioni.
Articolo 4. Oggetto Sociale.
L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
- la promozione e l'organizzazione, in Italia e all'estero, di iniziative e attività volte a sviluppare il turismo culturale in Puglia;
- la promozione e la diffusione della cultura, della storia e delle tradizioni della Terra di Puglia;
- la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale delle varie comunità locali pugliesi;
- la tutela e la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturalistico pugliese.
Scopo dell’Associazione è offrire la possibilità al maggior numero di persone di aderire alle sue iniziative.
Per il conseguimento dei suddetti scopi istituzionali, l’Associazione potrà:
a. aderire, collaborare e stringere accordi con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, comitati ed entità culturali;
b. organizzare e gestire manifestazioni, corsi, incontri, seminari, proiezioni di film e documentari, mostre e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
c. promuovere e sostenere l'organizzazione di corsi di formazione professionale, corsi di preparazione e perfezionamento scientifico;
d. pubblicare stampa periodica e non periodica in ogni sua forma;
e. acquistare, produrre e distribuire materiali audio e video oppure oggetti promozionali od utilizzati per le attività sociali:
f. intraprendere tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
E’ interesse dell’Associazione stabilire opportune forme di partecipazione e di collaborazione con enti e associazioni al fine di potere realizzare nel migliore modo possibile lo scopo sociale.
Articolo 5. Durata
La Associazione ha una durata indeterminata.
Titolo II: Soci
Articolo 6.
Chiunque, senza alcuna distinzione, può aderire all’Associazione, purché ne condivida e ne accetti finalità e modi di attuazione e ne sia deliberata l’ammissione secondo le regole di cui al Titolo III.
Articolo 7. Gli aderenti
Gli aderenti all’Associazione si distinguono in:
a. Soci Fondatori;
b. Soci Ordinari;
c. Soci Sostenitori.
Articolo 8. Soci.
8.1. Soci Fondatori. Sono Soci Fondatori i promotori dell’Associazione che partecipano alla sua costituzione. Non è possibile acquisire tale titolo a posteriori.
8.2. Soci Ordinari. Possono essere ammessi all’Associazione in qualità di Soci Ordinari coloro che, oltre a condividere gli scopi associativi, per particolari capacità professionali o personali, possono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi. I Soci Ordinari sono ammessi previa presentazione da parte di un socio fondatore e previa approvazione, per maggioranza di due terzi, della domanda di ammissione da parte dell’Assemblea dei soci.
8.3. Soci sostenitori. Sono Soci sostenitori coloro che, pur non partecipando direttamente alla gestione dell’Associazione, ne condividono lo scopo e contribuiscono al suo raggiungimento.
I soci sostenitori sono ammessi su semplice domanda scritta.
8.4. Soci onorari. L’Assemblea dei soci può conferire a persone che abbiano contribuito in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi associativi o che abbiano particolari benemerenze, la qualifica di "soci onorari".
Articolo 9. Obblighi dei soci
I soci sono tenuti a:
a. Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione;
b. Contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi dell’Associazione;
c. Versare i contributi associativi fissati annualmente dall’Assemblea dei Soci, differenziati a seconda delle categorie dell’Articolo II.2. I soci cui sia stata conferita la qualifica di onorari sono esentati da tali contributi.
Articolo 10. Diritto di recesso
I soci possono sempre recedere dall’Associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Titolo III: Organi
Articolo 11. Gli organi
Sono organi dell’Associazione:
a. Assemblea dei Soci
b. Consiglio Direttivo
c. Il Presidente
d. Il revisore dei conti
Articolo 12. Assemblea.
Hanno diritto di intervento e di voto nell’Assemblea i Soci fondatori e ordinari. Il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno può fare partecipare senza diritto di voto o di intervento uno o più soci sostenitori. L’Assemblea si riunisce entro il 31 maggio di ogni anno per deliberare sulla situazione generale dell’Associazione per approvare il bilancio annuale e per la nomina delle cariche sociali. Inoltre l’Assemblea è convocata in sessione ordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o in sessione straordinaria quando sia pervenuta richiesta a detto organo da almeno un decimo dei soci ordinari da un decimo dei soci sostenitori.
Articolo 13. Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato ed è rivolta a tutti i soci fondatori e ordinari, almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione dovrà contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea sarà regolarmente costituita e le deliberazioni si intenderanno valide alle condizioni, modalità e nei termini di cui agli Artt. 20 e 21 del codice civile.
Articolo 14. Competenze dell’Assemblea dei Soci
Spetta all’Assemblea dei Soci:
a. Fissare le direttive generali dell’Associazione;
b. Approvare i rendiconti e il bilancio preventivo e consuntivo annuali proposti dal Consiglio Direttivo;
c. Nominare i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti;
d. Deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;
e. Deliberare su ogni altro argomento che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle sue competenze
Articolo 15. Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di una sua assenza o impedimento da un membro del Consiglio Direttivo designato dai membri presenti.
A chi presiede l’Assemblea spetta di regolare lo svolgimento della riunione. Ciascun membro avente diritto di intervento di Assemblea ha facoltà di far inserire a verbale in modo sintetico, eventuali dichiarazioni. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono esecutive immediatamente. In caso di rinvio le deliberazioni saranno valide se nuovamente approvate per maggioranza qualificata di tre quarti. Le deliberazioni e le decisioni dell’Assemblea sono valide se prese a maggioranza dei presenti, ove non altrimenti specificato. Le modalità di votazione ove non siano stabilite di volta in volta dall’Assemblea, sono determinate da chi la presiede. Il verbale delle riunioni è redatte da una persona designata da chi presiede l’Assemblea. Il verbale è sottoscritto da chi presiede l’Assemblea e dalla persona che lo ha redatto.
Articolo 16. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri scelti fra i Soci Fondatori o Ordinari che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. L’Assemblea ne determinerà previamente il numero all’atto della nomina. Decade dall’incarico il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni successive. Il Consiglio Direttivo uscente permane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi, per la nomina delle cariche sociali di sua competenza, entro trenta giorni dalla sua elezione.
Articolo 17. Competenze del Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali:
a. Determinare le strategie necessarie alla realizzazione delle direttive generali dell’Associazione fissate dall’Assemblea;
b. Dare pratica esecuzione alle direttive Generali dell’Associazione;
c. Eleggere tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione a maggioranza dei due terzi;
d. Determinare la misura del contributo annuale obbligatorio e dei contributi "una tantum";
e. Costituire commissioni o gruppi di lavoro determinandone le funzioni e la durata;
f. Redigere il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo da presentare all’Assemblea;
g. Emanare regolamenti per il funzionamento dell’Associazione nel rispetto delle norme statutarie.
Il Consiglio Direttivo può delegare i compiti di ordinaria amministrazione al Presidente; gli atti indicati nei punti c), d), e), f) e g) non sono delegabili. Il Consiglio Direttivo può assegnare specifici incarichi ai Soci.
Articolo 18. Convocazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato, ogni volta che ricorra la necessità di decisioni di competenza del Consiglio stesso, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti in carica; comunque, per la redazione del bilancio annuale preventivo e di quello consuntivo da presentare all’Assemblea per la approvazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti in carica per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre occorrerà la presenza dei due terzi dei componenti per le decisioni di straordinaria amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del presidente. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo potrà essere presa conoscenza da parte dei Soci che ne facciano richiesta.
Articolo 19. Il Presidente.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; il Presidente deve essere un membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente coordina l’attività del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione in fronte a terzi ed in giudizio.
In particolare:
a. può rappresentare l’Associazione o designare i rappresentanti dell’Associazione verso terzi, enti pubblici e privati, organismi e commissioni nei quali ne sia ammessa o richiesta la rappresentanza;
b. può intestare a suo nome licenze ed autorizzazioni di polizia occorrenti all’attività dell’Associazione;
c. può nominare procuratori speciali o generali;
Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo il Segretario. Il Presidente può essere sospeso dall’incarico dall’Assemblea dei Soci, convocata in sessione straordinaria con apposito ordine del giorno da un membro del Consiglio Direttivo; in tal caso, il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa ne assume le funzioni fino all’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 20. Il Segretario.
Il Segretario è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Egli ha il compito di assistere il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Spetta al Segretario di attuare le Deliberazioni di carattere economico degli Organi associativi, con particolare riguardo ai contributi associativi. Ogni suo atto deve essere sottoposto al visto preventivo di approvazione del Presidente. In mancanza del Segretario, la sua funzione è attribuita al Presidente.
Articolo 21. Il Revisore dei Conti.
Il Revisore dei Conti è eletto dal Consiglio Direttivo per maggioranza di due terzi. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al revisore è affidata la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e amministrativa dell’Associazione. Egli esamina e sottoscrive il bilancio preventivo e quello consuntivo e deve compilare un rapporto annuale da comunicare al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea indetta per l’approvazione del bilancio annuale. Il Revisore può partecipare, su richiesta del Consiglio Direttivo, alle riunioni dello stesso e può essere richiesto il suo parere, non vincolante, sui problemi dell’Associazione.
Articolo 22. Compensi e rimborsi.
L’entità e le modalità dei compensi relativi alle cariche sociali saranno deliberate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Eventuali rimborsi per spese sostenute dagli associati in attività dirette alla realizzazione degli scopi associativi saranno presi in esame caso per caso e dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Titolo IV: Entrate, Patrimonio, Esercizio, Bilancio
Articolo 23. Entrate dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a. dai contributi associativi obbligatori;
b. dai contributi, dalle liberalità, dalle oblazioni, dalle donazioni, dai lasciti e dai legati;
c. dalle erogazioni conseguenti agli stanziamenti e contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Unione Europea, dalla Regione, da Enti Locali e da altri Enti pubblici o privati;
d. dagli eventuali avanzi annuali di gestione derivanti dalle attività di cui all’articolo I.4;
e. dai redditi dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
Articolo 24. Patrimonio.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni.
Articolo 25. Esercizio sociale.
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre.
Il primo esercizio si concluderà il 31/12/2011.
Articolo 26. Bilancio.
Il Bilancio è annuale, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 31/3 successivo all’esercizio oggetto del bilancio.
Articolo 27. Rinvio.
Per quanto non scritto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile.
Titolo V: Scioglimento e Liquidazione
Articolo 28. Cessazione dell'attività.
I caso di cessazione dell’attività per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea a dei Soci che nominerà uno o più liquidatori, determinandone le facoltà. Con la stessa deliberazione l’Assemblea stabilirà la destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.